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Compravendite e ristrutturazioni: quali immobili sono esenti dall'Attestato di Prestazione Energetica (APE)?

Alcune categorie di immobili sono escluse dall'obbligo di presentare l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) durante operazioni di compravendita e ristrutturazione.

09/06/2023 Autore: Agenzia Immobiliare D&D srl

L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) rappresenta un requisito fondamentale per i proprietari di immobili che intendono vendere, trasferire o locare un'unità immobiliare. Tuttavia, esistono alcune eccezioni a tale obbligo, che riguardano determinate tipologie di edifici. In questo articolo, esamineremo quali immobili sono esenti dall'obbligo di APE e quali categorie rientrano invece nell'ambito di questa normativa.

Secondo il decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, l'obbligo di presentare l'Attestato di Prestazione Energetica sussiste in caso di vendite, trasferimenti immobiliari a titolo gratuito o nuove locazioni di edifici o unità immobiliari che non ne siano già dotati.

Gli immobili soggetti all'obbligo di APE includono sia le nuove costruzioni che gli interventi di ristrutturazione che coinvolgono più del 25% della superficie dell'immobile. La classe energetica dell'edificio viene calcolata in base a una scala che va dal punteggio massimo di A4 al punteggio minimo di G.

Tuttavia, alcune tipologie di immobili sono esenti dall'obbligo di certificazione APE. Queste includono: 

Strutture agricole, artigianali e industriali.

Fabbricati isolati con una superficie inferiore a 50 metri quadrati. 

Box e garage.

Luoghi di culto e edifici di valore artistico o storico da restaurare.

Edifici non residenziali che dispongono di locali climatizzati.

Edifici registrati come beni paesaggistici e culturali.

Costruzioni che richiedono un risanamento sulla base del piano urbanistico.

Edifici dotati di impianti produttivi installati internamente.

L'Attestato di Prestazione Energetica ha una validità di dieci anni ed è rilasciato da un soggetto accreditato, previa valutazione tecnica delle caratteristiche dell'immobile. Questo documento riguarda sia le abitazioni singole che i condomini e contiene informazioni quali gli indici di prestazione energetica parziale (involucro), la prestazione energetica globale (energia primaria totale e non rinnovabile), gli interventi da realizzare per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica, i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, nonché le emissioni di anidride carbonica ed energia esportata

Per coloro che non adempiono all'obbligo di presentare l'Attestato di Prestazione Energetica, sono previste sanzioni. I certificatori rischiano multe che vanno da 700 a 4.200 euro, mentre i costruttori o proprietari possono essere soggetti a sanzioni pecuniarie che vanno da 3.000 a 18.000 euro. Infine, i direttori dei lavori che non ottemperano agli obblighi previsti possono essere sanzionati con una multa da 1.000 a 10.000 euro.

In conclusione, è fondamentale per i proprietari di immobili comprendere l'obbligo di presentare l'Attestato di Prestazione Energetica durante operazioni di compravendita e ristrutturazione. Tuttavia, è importante anche essere consapevoli delle categorie di immobili che sono esenti da tale obbligo.


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